Mancano pochi giorni alla fine del periodo transitorio ed alla conseguente piena entrata in vigore del nuovo Accordo Stato-Regioni che scatterà il prossimo 24/05/2026. La formazione sulla sicurezza è un obbligo inderogabile e contestuale all’assunzione.
Obbligo di Formazione all’assunzione (immediatezza)
Il nuovo accordo ribadisce che la formazione specifica non può essere posticipata: deve essere effettuata prima dell’inizio dell’attività lavorativa o contestualmente ad essa. Non sono ammessi periodi di attesa per la formazione specifica, che deve coprire i rischi peculiari della nuova mansione.
Inefficacia della Formazione pregressa (“Attestato di altra azienda”)
L’attestato di formazione specifica rilasciato da un precedente Datore di Lavoro non è sufficiente a sollevare l’azienda attuale dagli obblighi formativi.
- Il lavoratore deve ricevere una formazione mirata ai rischi specifici a cui sarà esposto nella nuova realtà lavorativa, in base al DVR dell’azienda attuale, per esempio attraverso specifica formazione sulla Scheda Mansione tratta dal DVR aziendale.
- È obbligatoria la verifica dell’apprendimento per tutti i percorsi formativi (formazione generale, specifica, aggiornamenti, attrezzature, ecc.).
- È necessario effettuare un’integrazione/aggiornamento formazione in caso di cambio mansione, trasferimento o introduzione di nuove attrezzature, come previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Sanzioni a carico del Datore di Lavoro e Dirigenti
La mancata o inadeguata formazione dei lavoratori comporta gravi sanzioni penali e amministrative, oltre alla responsabilità civile:
- Arresto da due a quattro mesi o ammenda da € 1.708,61 a € 7.403,96, per ogni lavoratore, per mancata formazione specifica e generale (art. 37, commi 1 e 3, del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.). Inoltre vi è il raddoppio della sanzione se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori e triplicati se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori.
- Aumento delle sanzioni in caso di infortuni derivanti dalla mancanza di formazione (art. 590 c.p.).
- Responsabilità amministrativa dell’ente ai sensi del D.Lgs. 231/01 in caso di infortunio grave o mortale con rischi potenziali di elevate sanzioni pecuniarie e sanzioni interdittive.
Verifiche operative da svolgersi
- Verificare la formazione pregressa dei neoassunti tramite attestati (da verificare se compatibili con il rischio specifico attuale).
- Pianificare la formazione specifica immediatamente alla data di assunzione.
- Contattare l’Ufficio Salute e Sicurezza per la redazione del piano formativo specifico per le nuove assunzioni.
La segreteria di Percorso Sicurezza è a vostra disposizione per gestire al meglio la fase di nuovo ingresso dei vostri nuovi collaboratori aziendali.
