Informativa 03-26: Formazione dal primo giorno

Mancano pochi giorni alla fine del periodo transitorio ed alla conseguente piena entrata in vigore del nuovo Accordo Stato-Regioni che scatterà il prossimo 24/05/2026. La formazione sulla sicurezza è un obbligo inderogabile e contestuale all’assunzione.

Obbligo di Formazione all’assunzione (immediatezza)
Il nuovo accordo ribadisce che la formazione specifica non può essere posticipata: deve essere effettuata prima dell’inizio dell’attività lavorativa o contestualmente ad essa. Non sono ammessi periodi di attesa per la formazione specifica, che deve coprire i rischi peculiari della nuova mansione.

Inefficacia della Formazione pregressa (“Attestato di altra azienda”)
L’attestato di formazione specifica rilasciato da un precedente Datore di Lavoro non è sufficiente a sollevare l’azienda attuale dagli obblighi formativi.

  • Il lavoratore deve ricevere una formazione mirata ai rischi specifici a cui sarà esposto nella nuova realtà lavorativa, in base al DVR dell’azienda attuale, per esempio attraverso specifica formazione sulla Scheda Mansione tratta dal DVR aziendale.
  • È obbligatoria la verifica dell’apprendimento per tutti i percorsi formativi (formazione generale, specifica, aggiornamenti, attrezzature, ecc.).
  • È necessario effettuare un’integrazione/aggiornamento formazione in caso di cambio mansione, trasferimento o introduzione di nuove attrezzature, come previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Sanzioni a carico del Datore di Lavoro e Dirigenti
La mancata o inadeguata formazione dei lavoratori comporta gravi sanzioni penali e amministrative, oltre alla responsabilità civile:

  • Arresto da due a quattro mesi o ammenda da € 1.708,61 a € 7.403,96, per ogni lavoratore, per mancata formazione specifica e generale (art. 37, commi 1 e 3, del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.). Inoltre vi è il raddoppio della sanzione se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori e triplicati se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori.
  • Aumento delle sanzioni in caso di infortuni derivanti dalla mancanza di formazione (art. 590 c.p.).
  • Responsabilità amministrativa dell’ente ai sensi del D.Lgs. 231/01 in caso di infortunio grave o mortale con rischi potenziali di elevate sanzioni pecuniarie e sanzioni interdittive.

Verifiche operative da svolgersi

  1. Verificare la formazione pregressa dei neoassunti tramite attestati (da verificare se compatibili con il rischio specifico attuale).
  2. Pianificare la formazione specifica immediatamente alla data di assunzione.
  3. Contattare l’Ufficio Salute e Sicurezza per la redazione del piano formativo specifico per le nuove assunzioni.

La segreteria di Percorso Sicurezza è a vostra disposizione per gestire al meglio la fase di nuovo ingresso dei vostri nuovi collaboratori aziendali.

Informativa 03-26