Informativa 04-23: Esenzione nomina consulente ADR speditore

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale – il 20 settembre 2023 – il Decreto Ministeriale del 7 Agosto 2023 (in allegato) che regolamenta i casi di esenzione dall’obbligo della nomina del consulente ADR in conformità a quanto previsto dal paragrafo 1.8.3.2 dell’ADR.

Il Decreto si applica a tutti i soggetti coinvolti nella filiera del trasporti – anche gli imballatori – che fino ad ora non potevano beneficiare di nessuna esenzione

La normativa prevede le seguenti esenzioni:

  1. Per natura di trasporto (es. effettuato da privati, per manutenzioni e/o riparazioni), per limiti quantitativi (capitolo 3.4 – quantità limitate e capitolo 3.5 – quantità esenti) o per disposizioni speciali (capitolo 3.3).
  2. Attività connesse al trasporto di merci pericolose confezionate in colli in esenzione 1.1.3.6 ADR con un limite massimo di 24 operazioni/anno solare e 3 operazioni/mese.
  3. Attività connesse a trasporto occasionale in ambito nazionale di merci pericolose in cisterna o alla rinfusa con gruppo di imballaggio III e categoria di trasporto 3 e 4 con un limite massimo di 12 operazioni/anno solare e 2 operazioni/mese e 50 tonnellate/anno.
  4. Scarico di colli senza alcun limite di quantità e frequenza.

Per i casi 2 e 3 ogni impresa deve predisporre un registro interno, per ogni anno solare, di monitoraggio con indicate il numero di spedizioni, classificazione della merce/rifiuto e confezionamento e conservarlo per almeno 5 anni.

Nel caso in cui il legale rappresentante decida di avvalersi delle esenzioni deve garantire l’applicazione di tutte le altre disposizioni dell’ADR e inoltre permane l’onere della formazione in merito al trasporto di merci pericolose secondo quanto previsto dal capitolo 1.3 dell’ADR.

La registrazione della formazione deve essere conservata per almeno 5 anni.

INFORMATIVA 04-23