SMART WORKING E SICUREZZA: SCATTA L’OBBLIGO DI CONSEGNA DELL’INFORMATIVA SMART WORKING PENA LA SANZIONE AL DATORE DI LAVORO
Dal 7 aprile 2026 scatteranno sanzioni in caso di mancata consegna dell’informativa di sicurezza al lavoratore in smart working e al RLS; l’obbligo, è stato introdotto dalla c.d. Legge PMI dell’11 marzo 2026 n. 34. L’intervento modifica il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. riconoscendo che nel lavoro agile il Datore di Lavoro non controlla direttamente i luoghi in cui si svolge la prestazione e che, quindi, la prevenzione deve essere ripensata mettendo al centro la persona e le concrete modalità di lavoro.
Il nuovo art. 3 del D.Lgs. 81/08 vede l’integrazione del comma 7-bis “Per le attività svolte in modalità agile in ambienti che non rientrano nella disponibilità giuridica del Datore di Lavoro, tutti gli obblighi di sicurezza compatibili con tale modalità – in particolare quelli legati all’uso dei videoterminali – si considerano assolti mediante la consegna, almeno una volta all’anno, di un’informativa scritta al lavoratore e al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. In tale informativa devono essere indicati i rischi generali e quelli specifici connessi al lavoro agile, fermo restando l’obbligo del lavoratore di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal Datore di Lavoro.”
Nuovo regime sanzionatorio
La lettera b) dell’art. 11 della Legge n. 34/2026 aggiorna l’art. 55 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., inserendo la violazione dell’obbligo di informativa tra le fattispecie sanzionate. In caso di mancata ottemperanza al nuovo comma 7-bis, si applicano le sanzioni già previste dall’art. 55, comma 5, let. c), che includono l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da € 1.708,61 a € 7.403,96, in linea con le altre violazioni in materia di informazione e formazione sulla sicurezza.
Implicazioni pratiche per le imprese e lavoratori
Per le imprese, le principali ricadute operative sono:
- aggiornare il DVR includendo in modo esplicito i rischi connessi al lavoro agile, con particolare focus sui videoterminali e sull’ambiente domestico;
- predisporre o aggiornare un modello di informativa annuale, coerente con il DVR e con la formazione erogata;
- organizzare una procedura certa di consegna e tracciamento dell’informativa (anche in formato digitale), con evidenza dell’avvenuta ricezione da parte del lavoratore e del RLS;
- coordinare l’informativa con la sorveglianza sanitaria, in particolare per i lavoratori
videoterminalisti e per chi presenta condizioni di particolare fragilità.
Per i lavoratori agili, la riforma rinforza:
- il diritto di ricevere informazioni chiare e aggiornate sui rischi connessi alla modalità agile;
- il dovere di attenersi alle indicazioni ricevute, collaborando attivamente all’attuazione delle misure di prevenzione e segnalando tempestivamente eventuali criticità o inadeguatezze della postazione.
La segreteria di Percorso Sicurezza è a vostra disposizione per redigere specifiche informative personalizzate qualora non l’abbiate redatta o verificare l’adeguatezza dei vostri documenti aziendali.
