Nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione. Com’è andata, quali le domande poste e le risposte dei relatori.
Convegno dai numeri davvero importanti. Perché iscriversi ad un webinar o al “solito convegno”?
– 142 partecipanti;
– 68 aziende rappresentate oltre a referenti di Associazioni di categoria e sindacali;
– 2 relatori per il tavolo tecnico e 10 relatori per la tavola rotonda.
Location spettacolare;
Aperitivo di networking;
Dj-set finale.
L’aspetto più soddisfacente per noi organizzatori è stata l’alta interazione tra relatori, ma anche con i partecipanti lungo tutto il momento tecnico che durante il networking finale. La formula di Percorso Sicurezza srl Società Benefit si conferma vincente.
Le risposte dei nostri relatori ai partecipanti:
Paolo Grossa: Esperto in materia salute e sicurezza sul lavoro, HSE Manager, RSPP e Amm. Unico Percorso Sicurezza srl SB.
Giulio Mosetti: Avvocato giuslavorista, Compliance 231, Presidente Consiglio Esecutivo Regionale AGI FVG.
Barbara Alessandrini: Direzione Centrale salute, politiche sociali e disabilità Regionale FVG.
Luigi Finotto: Direttore Dipartimento di prevenzione ASUGI.
Paola Lister: Resp. piattaforma Prevenzione e sorveglianza sanitaria afferente alla SC Coordinamento delle professioni sanitarie Area Isontina.
Francesco Barbaro: Referente del territorio di Udine per la Fim Cisl FVG.
FAQ
- Come riconoscere la formazione pregressa? Esempio: tutti i nostri addetti hanno fatto corso carroponte da 6h alla luce del nuovo accordo come ci dobbiamo comportare? Va rifatto tutto o basta integrare con le ore mancanti? O non fare nulla?
Paolo Grossa: È possibile il riconoscimento della formazione pregressa purché la stessa sia stata svolta sulla base di almeno gli stessi contenuti previsti dall’attuale nuovo Accordo Stato-Regioni. Il riferimento sul riconoscimento della formazione tiene conto esclusivamente dei contenuti e non più anche della durata. Se tale principio è rispettato, sarà possibile procedere con gli aggiornamenti come previsto dal nuovo ASR, diversamente sarà necessario integrare i contenuti formativi. - Addestramenti all’uso di macchinari non normati. Se io ho lavoratori assunti da anni e non ho documenti che provino l’addestramento all’uso di un macchinario es. Conduzione di un forno, una sega da banco, una fresa ecc. Come mi consigliate di comportarmi?
Paolo Grossa: Il nuovo Accordo Stato-Regioni non tratta il tema dell’addestramento, ma si limita alla formazione ed addestramento relativamente alle attrezzature citate nella Parte II, punto 8. Sulle attrezzature non citate nel nuovo Accordo, rimane sempre valido quanto previsto dall’art. 73 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. - Riconoscimento della formazione pregressa per le formazioni che prima non erano normate (carroponte, spazi confinati): Chi è in possesso della formazione carroponte da 8 ore (ed aggiornamenti da 4 ore), può integrarla con le 2 ore di differenza al fine di avere un’attestazione valida secondo quanto previsto dal nuovo accordo?
Paolo Grossa: Vedasi risposta data alla domanda 1. - Sembrava che il limite dei 60 gg. entro i quali si deve svolgere la formazione sarebbe stato sostituito dal dovere di conseguire tutti i corsi di formazione, specifici per la mansione, ENTRO l’inizio del rapporto di lavoro. Leggendo l’accordo però non mi è parso di recepire informazioni in merito.
Paolo Grossa: L’”alibi” dei 60 giorni è definitivamente sparito con l’abrogazione degli Accordi precedenti e l’entrata in vigore del nuovo ASR 24/05/25. Il nuovo ASR, infatti, non fa alcun riferimento ai tempi di erogazione della formazione rifacendosi, cioè, a quanto già disposto dall’art. 37, comma 4 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.: “La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione:
a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose.”. - Nell’accordo si parla di corsi sicurezza generale + specifica, preposti, dirigenti, datori di lavoro, RSPP, attrezzature (PLE, carrelli, gru, ecc.) e relativi aggiornamenti. Le formazioni non nominate (es. antincendio, primo soccorso, DPI in quota, ecc.) non hanno subito variazioni rispetto al precedente accordo?
Paolo Grossa: No, il nuovo Accordo abroga esclusivamente i seguenti testi:
– ASR n. 221 del 21/12/2011 ‟Lavoratori, Preposti, Dirigenti”.
– ASR n. 22/02/2012 ‟ Attrezzature”.
– ASR n. 128 del 07/07/2016 ‟RSPP e ASPP”.
Pertanto, la formazione emergenziale in tema antincendio (DM 02/09/21) e primo soccorso (DM 388/2003), lavori in quota, ecc. rimangono inalterati. - Tra le questioni che mi vengono in mente è quella relativa a tutti gli attesti formativi che non riusciamo mai ad avere dal personale che assumiamo direttamente o tramite somministrazione.
Paolo Grossa: Problema diffusissimo, purtroppo, e i motivi sono senza dubbio molteplici.
Il nuovo Accordo Stato-Regioni prevede che il Soggetto Formatore rilasci direttamente al discente l’attestato che abbia superato la formazione. Questa condotta dovrebbe, auspicabilmente, ridurre – se non annullare – la possibilità che un lavoratore si sposti da un’azienda all’altra senza le attestazioni formative delle attività frequentate. Ma se la situazione dovesse comunque presentarsi? Beh, l’unica soluzione e far frequentare al lavoratore tutte le sessioni formative necessarie e, le stesse, dovranno essere correttamente svolte PRIMA di adibire il lavoratore alle attività lavorative specifiche. - Un quesito per noi importante è legato al carroponte.Il nostro, essendo con radiocomando non era normato ma ora lo è. La nuova normativa ti dà un anno di tempo per “sistemarti” ma in caso di nuove assunzioni devo prevedere subito il corso cogente
Paolo Grossa: La normativa prevede il periodo transitorio di 12 mesi dall’entrata in vigore solo per le attività formative precedentemente individuate. La sicurezza deve essere vissuta con logica e spirito preventivo. Pertanto, come possiamo pensare di far svolgere un’attività formativa senza la minima formazione (per non parlare dell’addestramento)? Quindi la risposta è SI, il lavoratore prima di poter utilizzare l’attrezzatura deve essere preventivamente formato ed addestrato. - L’utilizzatore del carroponte lo mappo come una mansione a rischio come (PLE e carrello) e pertanto sono tenuta a dover effettuare il droga test? (il nostro MC ci dice di non aver ricevuto nessuna istruzione in tal senso)
Paolo Grossa: Non sono intervenute modifiche sul tema della sorveglianza sanitaria in relazione all’implementazione delle c.d. attrezzature particolari. Pertanto, non vi è un’obbligatorietà espressa.
Si rimanda senz’altro al parere (motivato ovvero scritto) di ciascun Medico Competente, magari ponendogli il quesito anche in sede di riunione periodica di sicurezza.
Personalmente non vi è dubbio che il legislatore, ora, veda gli apparecchi di sollevamento come un’attrezzatura pericolosa o quanto meno critica e su questa base, da tecnico ed RSPP, suggerirei un accordo interno in ogni azienda per ampliare la sorveglianza sanitaria anche a questa attività. - Unico quesito correlato, al momento, è legato al riconoscimento della formazione pregressa (es. spazi confinati) prima “non normata”.
Nel 2012, si era spesso proceduto con la registrazione di un documento di “auto attestazione” riguardante la formazione pregressa come “allineata alle nuove prescrizioni / indicazioni/contenuti”. Sarà possibile procedere in questo modo dove non presenti degli attestati creati ad hoc? Gli enti riconosceranno tale attestazione come adeguata?
Paolo Grossa: La formazione pregressa può essere riconosciuta solo se è stata eseguita in piena conformità ai contenuti dell’attuale ASR. Ovvero gli argomenti trattati nella pregressa formazione devono essere stati almeno i medesimi rispetto a quelli attualmente previsti. Si parla di argomenti – contenuti e non di durata.
Se gli attestati precedentemente rilasciati non riportano il programma non è possibile attestarne la conformità e, quindi, la formazione dovrà essere svolta nuovamente secondo i nuovi dettami. - Cosa si intende per soggetto di diretta emanazione da parte di organismi paritetici e le associazioni sindacali.
Paolo Grossa: Per diretta emanazione si intende una struttura che deve essere di proprietà esclusiva o almeno partecipata in modo prevalente dell’associazione sindacale dei datori di lavoro o dei lavoratori (vedi pag. 9 di https://www.statoregioni.it/media/e3ij2uj1/p-9-csr-atto-rep-n-59-17apr2025.pdf) - Alcune regioni stanno normando autonomamente alcuni processi. Ad esempio, la Lombardia ha deliberato non riconoscendo la formazione erogata a Bolzano. È legittimo? Il Friuli cosa intende fare in merito al proprio accreditamento?
Barbara Alessandrini: La Conferenza Stato Regioni ha riconosciuto alla Provincia autonoma di Bolzano una sua specificità territoriale e, pertanto, ha consentito la realizzazione di percorsi formativi in deroga ai requisiti che l’ACSR del 17/4/2025 ha sancito. Le Regioni per evitare effetti distorsivi hanno condiviso che gli attestati relativi alla realizzazione di detti percorsi sperimentali non troveranno riconoscimento se non nel territorio della provincia di Bolzano. Questo per evitare che percorsi in e-learning proposti dalla provincia di Bolzano siano seguiti da qualsiasi territorio in deroga alle regole definite nel nuovo ACSR. - L’attestato deve fisicamente essere consegnato al lavoratore? Può essere spedito via mail? Può essere consegnato all’azienda con nota di essere consegnato al lavoratore?
Barbara Alessandrini: L’attestato può essere consegnato al lavoratore con qualsiasi mezzo che ne garantisca la consegna.
Paola Lister: Non c’è un obbligo specifico nella normativa di sicurezza, ma visto che sono inseriti dati personali del lavoratore, dal punto di vista della privacy è un suo diritto riceverne copia.
In caso di rifiuto da parte del datore di lavoro di consegnare l’attestato, il lavoratore può segnalare la violazione al Garante della Privacy. - Cosa si intende e come può essere svolta la “verifica dell’efficacia della formazione durante la prestazione lavorativa”?
Paolo Grossa: Il Nuovo ASR individua e suggerisce 3 strumenti (rif. p.to 1.5)
a) L’analisi infortunistica aziendale;
b) Questionari da somministrare al personale;
c)Check-list.
Personalmente basarsi sul suggerimento a) lo ritengo decisamente fuorviante e sconsiglio di utilizzare tale strumento se non in abbinata ad altri e sulla base di una debita e puntuale osservazione e valutazione. Senza dubbio lo strumento migliore viene ritenuta la check-list strutturando un documento ad hoc per ogni realtà aziendale che preveda anche osservazioni differenti area per area proprio per renderla il più possibile specifica. - È necessario condividere il DVR in fase di richiesta di formazione?
Paolo Grossa: La formazione deve essere specifica ovvero basarsi sugli specifici scenari di rischio a cui il lavoratore è esposto durante le attività lavorative.
Per poter raggiungere questo risultato è indubbio che il docente deve conoscere la realtà lavorativa dei discenti e non certo attraverso il racconto del lavoratore ad inizio sessione formativa.
Richiedere, ricevere, analizzare e studiare il DVR è condizione importante, si potrebbe dire fondamentale, per raggiungere l’obiettivo prefissato. Auspicabile sarebbe che il docente abbia la possibilità di effettuare anche un sopralluogo preliminare delle aree lavorative dei discenti.
Saranno pronti i docenti esterni (ovvero coloro che non sono il RSPP aziendale) a questa sfida? E le aziende saranno disponibili a condividere il proprio DVR con soggetti formativi/docenti/consulenti esterni?
Anche questi temi saranno oggetto di selezione dei fornitori, a nostro parere. - È riconfermato che la formazione specifica da 12h è solo ed esclusivamente in presenza e non On line?
Paolo Grossa: La formazione specifica rischio alto da almeno 12 ore può essere erogata esclusivamente:
– In presenza;
– In videoconferenza.
È vietato lo svolgimento in modalità e-learning. - L’incontro con il RSPP di informazione può essere considerato valido in fase di onboarding in attesa del corso sicurezza specifica o il lavoratore non può essere operativo?
Paolo Grossa: No, la formazione deve essere erogata solo ed esclusivamente secondo le modalità previste dall’Accordo. La fase dell’onboarding è e dev’essere aggiuntiva rispetto a quanto previsto dall’ASR. - Il RLS può essere anche Preposto?
Paolo Grossa: Certamente. L’unica figura incompatibile, oltre naturalmente al Datore di Lavoro, a svolgere il ruolo di RLS è il RSPP. - Posso considerare validi gli attestati di un neoassunto o devo far valutare i contenuti se diversi da quanto previsto dal nuovo Accordo S-R?
Paolo Grossa: Se i contenuti riportati sull’attestato sono difformi, ovvero non riportano almeno i contenuti minimi previsti, l’attestato NON è valido. Medesimo giudizio qualora non siano evidenti i contenuti / programma del corso svolto. La formazione è da rifare. Non sono necessarie valutazioni di terzi. - Il DL e DL delegato sicurezza con corso dirigente, deve fare anche il corso DL?
Paolo Grossa: Prima di tutto il Datore di Lavoro delegato NON esiste, esiste il Delegato dal Datore di Lavoro. Riconfermato ciò, passiamo alla risposta. Il percorso formativo per Datore di Lavoro è obbligatorio per il Datore di Lavoro. Il Dirigente delegato deve seguire il corso per Dirigente e, se vuole (e la formazione aggiuntiva non è certo vietata) può seguire anche quella rivolta al Datore di Lavoro. - La riforma comprende e riguarda anche le associazioni sportive, in base alla nuova riforma dello sport?
Giulio Mosetti: Sì: le associazioni sportive rientrano tra i “datori di lavoro” soggetti al nuovo obbligo formativo introdotto dall’Accordo Stato‑Regioni del 17 aprile 2025. Questo accordo, pubblicato in Gazzetta il 24 maggio 2025, ridefinisce i percorsi formativi obbligatori in materia di salute e sicurezza per tutti i datori di lavoro, senza esclusioni per categoria (art. 37 D.Lgs. 81/2008).
Non esistono specifiche esclusioni per le associazioni sportive: se svolgono attività organizzata con personale dipendente o collaboratori assimilabili, devono rispettare gli stessi obblighi formativi di qualsiasi impresa. L’intento del nuovo Accordo è proprio quello di armonizzare e rendere più stringente la formazione obbligatoria, facendo leva su durata, contenuti minimi e verifiche finali, per garantire effettiva efficacia e responsabilità nella formazione. - Tutti questi obblighi di formazione partono dal momento in cui un’azienda ha anche un solo dipendente?
Paolo Grossa: Sì, il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. così come l’ASR si applica a qualsiasi attività lavorativa con almeno 1 lavoratore. E non solo perché il Nuovo ASR prevede attività formativa (ed addestrativa aggiungiamo noi) anche per i lavoratori autonomi (es. per spazi confinati e inquinati). - In caso di infortunio sul lavoro non denunciato adeguatamente dal DL, l’ASUGI può intervenire successivamente e fare le ispezioni e gli accertamenti del caso e aprire un nuovo fascicolo d’infortunio?
Paola Lister: Certamente. Anzi, se lo viene a sapere l’Ufficiale di Polizia Giudiziaria deve aprire un’indagine. I compiti principali della Polizia Giudiziaria (PG) sono quelli di accertare i reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercare gli autori e raccogliere le prove per il processo penale. In pratica, la PG interviene quando ravvisa una notizia di reato, svolgendo indagini e raccogliendo informazioni sotto la direzione del Pubblico Ministero. - Esiste un modo per aumentare la consapevolezza del Datore di Lavoro?
Paolo Grossa: Il dialogo, la co-partecipazione, la condivisione, il coinvolgimento sono le principali strategie da adottare. Essere sinceri, schietti, obiettivi nei suoi confronti agevola un rapporto collaborativo. Effettuare dei sopralluoghi nelle aree lavorative con lui, non fermarsi ai soli momenti istituzionali, ma fargli vivere la sicurezza durante “tutto l’anno”. - Ma cosa fare quando il lavoratore non vuole ascoltare? Quando non intende ragioni e vede la formazione solo come una perdita di tempo?
Giulio Mosetti: In questi casi è fondamentale adottare un approccio fermo e coerente. La formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro non è facoltativa né delegabile: è un obbligo di legge e una condizione imprescindibile per poter svolgere le proprie mansioni.
Se un lavoratore si rifiuta di partecipare alla formazione o la ostacola attivamente, l’azienda ha il dovere di intervenire in modo deciso, anche attraverso l’apertura di un procedimento disciplinare. Non si tratta solo di una questione di rispetto delle regole interne, ma della tutela dell’incolumità propria e altrui.
Inoltre, il mancato superamento della formazione obbligatoria (se prevede una verifica finale) comporta l’inidoneità temporanea a svolgere determinate attività. In assenza delle competenze minime richieste in materia di sicurezza, il lavoratore non può considerarsi idoneo all’esecuzione della prestazione lavorativa. Di conseguenza, l’azienda dovrà adottare le misure conseguenti, fino alla sospensione o rimozione da determinate mansioni.
Francesco Barbaro: A mio avviso, il lavoratore dovrebbe vedere la formazione come opportunità e non come perdita di tempo. Chiaramente, se presenti come OO.SS in azienda, il nostro compito dovrà essere quello di far capire ai lavoratori come rivolgersi in maniera costruttiva al percorso formativo. In alcuni casi, dedicare un’assemblea condivisa con l’azienda potrebbe essere un valido strumento per migliorare la comunicazione e l’educazione all’argomento. - Fare formazione prima dell’attività non finisce per favorire le grandi società di formazione sincrona, ma non dedicata?
Paolo Grossa: Ciò che deve essere favorita è la salute e la sicurezza delle persone, delle lavoratrici e dei lavoratori. Non è pensabile adibire qualcuno a lavori/attività per cui non è idoneamente formato ed addestrato. La formazione deve essere dedicata e non astratta. Questo è stato formalizzato dal nuovo ASR e le aziende che si affidano ed affideranno a società che propongono formazione sincrona possono essere ritenute le prime a non agire consapevolmente. - Nulla si dice della formazione delle persone con disabilità
Paolo Grossa: Vero, ma voglio essere provocatorio. C’è bisogno di dirlo? O di scriverlo, normarlo in modo specifico? Il DL, coadiuvato dal suo RSPP e MC, deve valutare tutti i rischi e contemplare anche la criticità di formare efficacemente il personale con disabilità coerentemente alle capacità di apprendimento del lavoratore in relazione ai rischi ed alla relativa idoneità sanitaria. Il linguaggio comunicativo dovrà essere idoneo all’handicap presente (soprattutto di tipo intellettivo). - Il Progetto Formativo di un soggetto formatore, la società deve riceverlo?
Barbara Alessandrini: Sarebbe quanto mai opportuno!
Paolo Grossa: L’Accordo non si esprime su questo aspetto, ovvero non ne evidenzia l’obbligatorietà; tuttavia, si consiglia le Aziende a richiedere al soggetto formatore prescelto lo specifico Progetto Formativo che può essere un ulteriore attestazione che ne valida l’intero iter formativo. - Definizione di Datore di Lavoro per ciò che attiene il nuovo obbligo formativo.
Giulio Mosetti e Paolo Grossa: Ai fini del nuovo obbligo formativo introdotto dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, per Datore di Lavoro si intende “Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, colui che ha la responsabilità dell’organizzazione aziendale o dell’unità produttiva, nonché l’esercizio dei poteri decisionali e di spesa” (rif. art. 2, comma 1, let. b del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.).
La definizione assume rilevanza specifica con riferimento all’obbligo di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che – a partire dall’entrata in vigore del nuovo Accordo – diventa obbligatoria anche per i Datori di Lavoro. Pertanto, tutti i Datori di Lavoro rientrano tra i soggetti obbligati alla formazione, secondo contenuti, durata e aggiornamenti definiti dal nuovo Accordo. - Formazione spazi confinati.
Paolo Grossa: Il p.to 7 del Nuovo ASR tratta specificatamente l’aspetto. Attenzione alla parte APVR e DM 2/5/2001 che prevede, solo per queste attrezzature una formazione da minimo 12 ore.I corsi già erogati e con contenuti conformi al presente Accordo, sono riconosciuti. Devo aggiornarli entro 5 anni dalla data di rilascio dell’attestato. Non si parla, cioè, di durata, ma solo di contenuti - Organizzazione formazione per lavori intermittenti (es. 2 ore/giorno).
Paolo Grossa: L’art. 2, comma 1, let. b) definisce chi è il lavoratore. In questa definizione non si fa alcune deroga relativamente all’orario di impiego, né alle modalità o altro.
Pertanto, anche il lavoratore con contratto a tempo intermittente è soggetto alle medesime indicazioni fornite dall’ASR. Comprensibili le difficoltà temporali di effettuare la formazione, ma sono le parti (DL e lavoratore) a concordare la forma lavorativa contrattuale, fa parte della valutazione complessiva, così è. - In FVG esiste già una lista dei Soggetti Formatori accreditati per il nuovo ASR?
Barbara Alessandrini: Al momento NO (18.08.2025). - Quali sono i requisiti per un’Ente/Società per poter essere un Soggetto Formatore secondo il nuovo ASR?
Barbara Alessandrini: Un soggetto formatore deve essere o accreditato presso la regione in cui intenda svolgere la sua attività (Soggetti accreditati secondo il modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell’Intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata sulla GURI del 23 gennaio 2009 presso ciascuna Regione o Provincia Autonoma), oppure appartenere ad una di queste categorie:
a) fondi interprofessionali di settore nel caso in cui, da statuto, si configurino come erogatori diretti di formazione;
b) Organismi Paritetici così come individuati dal comma 1 dell’art. 51 del d.lgs. n. 81/2008 e inseriti nel repertorio previsto dal comma 1 bis del medesimo articolo;
c) associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, inserite nell’elenco/repertorio di cui al punto 1 del presente accordo e individuate attraverso una valutazione complessiva di alcuni criteri.
Pag. 9 https://www.statoregioni.it/media/e3ij2uj1/p-9-csr-atto-rep-n-59-17apr2025.pdf) Ulteriori requisiti specifici per l’accreditamento saranno stabiliti con Delibera regionale ed eventualmente delineati da un atto di prossima emanazione. - Il Sindacato come si pone nel caso in cui al lavoratore venga emesso un provvedimento disciplinare – post contestazione – con evidenti e riscontrate mancanze da parte del lavoratore?
Francesco Barbaro: Chiaramente se la contestazione è motivata da parziali inadempienze il nostro compito sarà sicuramente di tipo correttivo/conservativo e non espulsivo.
Se persiste l’atteggiamento è pacifico che il sindacato non potrà mai difendere “l’indifendibile”. Anche in questo caso, a mio avviso occorre creare una cultura condivisa con l’azienda per evitare atteggiamenti inappropriati anche attraverso l’istituzione di accordi/regolamenti che possono limitare alcune situazioni disciplinari estreme.
- Alla luce delle nuove regole di accreditamento, una società di consulenza che prima svolgeva formazione, come può continuare a farlo e io come utente come posso verificare la presenza dei requisiti? Deve fare un accordo e l’attestato deve essere emesso da organismi, fondi o associazioni datoriali?
Barbara Alessandrini: La società dovrà accreditarsi seguendo le regole dell’accreditamento regionale che sono in via di perfezionamento da parte della Direzione competente. Nell’accordo è previsto un repertorio/elenco nazionale dei soggetti formatori.
