Come progettare corsi coerenti con i rischi aziendali, anche quando partecipano lavoratori di aziende diverse o la formazione si svolge online
L’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 conferma un principio essenziale: la formazione specifica deve preparare il lavoratore ad affrontare i rischi che incontra nello svolgimento della propria mansione. Conoscere il codice ATECO dell’azienda è necessario per individuare la classe di rischio del settore e la durata minima del corso, ma non è sufficiente per stabilire quali argomenti trattare.
A cosa serve il Codice ATECO
L’Accordo collega la formazione specifica alle macrocategorie di rischio dell’Allegato IV, riferite ai settori ATECO 2007. Le durate minime sono 4 ore per il rischio basso, 8 ore per il rischio medio e 12 ore per il rischio alto, da aggiungere alle 4 ore di formazione generale. Si tratta di durate minime: la valutazione dei rischi può rendere necessario ampliare contenuti e ore di formazione.
Il codice ATECO identifica il settore di appartenenza, ma non descrive da solo le attività svolte dal singolo lavoratore, le attrezzature che utilizza, i luoghi in cui opera o le procedure adottate dall’azienda.
Il programma deve partire dai rischi effettivi
L’Accordo stabilisce che la formazione specifica sia riferita ai rischi individuati attraverso la valutazione dei rischi. Deve concentrarsi sui pericoli propri delle mansioni, sui possibili danni e sulle misure di prevenzione e protezione da applicare nel contesto lavorativo. Tra gli argomenti da considerare, quando pertinenti, figurano macchine e attrezzature, rischi chimici e fisici, movimentazione dei carichi, emergenze e procedure di sicurezza.
Per questo, due aziende con lo stesso codice ATECO non hanno necessariamente lo stesso fabbisogno formativo. Anche all’interno della medesima azienda, un addetto amministrativo e un lavoratore che opera in produzione possono essere esposti a rischi differenti. Il programma va quindi costruito verificando ciò che emerge dal DVR e ciò che ciascun gruppo di lavoratori svolge concretamente.
I corsi multiaziendali sono possibili?
Sì. L’Accordo non esclude la partecipazione allo stesso corso di lavoratori appartenenti ad aziende diverse. Richiede però di garantire la maggiore omogeneità possibile tra i partecipanti, con particolare riferimento al settore. Indica inoltre che i progetti di formazione specifica dovrebbero prendere in esame gruppi di lavoratori che svolgono la stessa mansione e sono esposti agli stessi rischi, in relazione all’organizzazione aziendale e alla valutazione dei rischi.
Di conseguenza, riunire lavoratori di più aziende sulla sola base del codice ATECO, oppure della medesima classe di rischio basso, medio o alto, non è una verifica sufficiente. Prima di definire il programma occorre accertare quali rischi siano comuni ai partecipanti e quali richiedano un approfondimento distinto.
Un corso può prevedere una parte condivisa sui rischi effettivamente comuni e moduli o integrazioni dedicati a specifiche mansioni o aziende. Questa è una modalità organizzativa ricavata dai criteri di coerenza e omogeneità dell’Accordo: va valutata caso per caso, verificando che ogni lavoratore riceva tutti i contenuti e le ore necessari.
Che cosa dovrebbe comunicare l’azienda prima del corso
Per progettare una formazione specifica pertinente, è utile che ciascuna azienda fornisca al soggetto formatore almeno:
- le mansioni dei partecipanti e le attività effettivamente svolte;
- i rischi pertinenti individuati nella valutazione aziendale;
- gli ambienti di lavoro, le macchine, attrezzature e sostanze con cui i lavoratori operano;
- le principali misure e procedure di prevenzione, protezione ed emergenza;
- eventuali esigenze formative ulteriori legate all’organizzazione del lavoro.
Queste informazioni consentono di verificare se i partecipanti possano seguire utilmente lo stesso percorso e quali contenuti debbano essere approfonditi. La formazione specifica deve inoltre restare distinta dall’addestramento, quando quest’ultimo è previsto: le ore indicate dall’Accordo per il corso non lo comprendono.
La formazione online: come può un Ente conoscere i rischi dell’azienda?
La domanda diventa ancora più concreta quando il corso è erogato online. Un Ente formatore che non entra materialmente in azienda può realizzare un percorso coerente con i rischi dei partecipanti? Sì, se acquisisce informazioni sufficienti prima di progettare o assegnare il corso. La visita ai luoghi di lavoro è senza dubbio utile (persino fondamentale talvolta), ma non è l’unico modo per conoscere le attività e i rischi; allo stesso tempo, la sola indicazione del codice ATECO nel modulo di iscrizione non permette di conoscerli.
L’Ente può chiedere al Datore di Lavoro, con il supporto del Servizio di Prevenzione e Protezione, le informazioni relative alle mansioni e ai rischi dei partecipanti, gli estratti pertinenti del DVR e le procedure necessarie a definire i contenuti. Può poi confrontare queste informazioni con il programma proposto e documentare quali argomenti sono coperti, quali richiedono integrazioni e a quali lavoratori il percorso è destinato. In questo modo, anche a distanza, la progettazione parte da dati aziendali concreti.
Se invece l’Ente offre un corso online identico a chiunque appartenga alla stessa fascia ATECO, senza acquisire informazioni sulle mansioni e sui rischi, non è in grado di verificare se quel corso copra il fabbisogno formativo di ogni partecipante. Potrà trattare rischi diffusi nel settore, ma non potrà presumere che coincidano con tutti quelli individuati nelle singole aziende. Questa conclusione discende dal requisito dell’Accordo di riferire la formazione specifica alla valutazione dei rischi, alle mansioni e al contesto di lavoro.
Occorre inoltre distinguere la progettazione del corso dalla modalità con cui viene erogato. L’Accordo consente la formazione specifica in presenza fisica e in videoconferenza sincrona. L’e-learning è consentito per la formazione specifica dei lavoratori a rischio basso, con le condizioni indicate nell’Accordo; per i lavoratori di aziende classificate a rischio basso che svolgono mansioni esposte a rischio medio o alto, tale modalità non è consentita. L’Accordo contempla inoltre la possibilità di specifici progetti formativi individuati da Regioni e Province autonome per il rischio medio e alto. “Online”, quindi, non identifica una modalità unica e sempre ammessa.
La possibilità di seguire un corso in e-learning o in videoconferenza non modifica il criterio di fondo: la formazione specifica deve essere pertinente per il lavoratore che la riceve. Una piattaforma può rendere accessibile il corso e tracciarne la fruizione; la coerenza dei contenuti richiede invece uno scambio preventivo di informazioni tra azienda ed ente formatore e, quando necessario, integrazioni riferite alla realtà aziendale.
La verifica finale spetta al Datore di Lavoro
L’iscrizione a un corso della durata corrispondente alla classe di rischio ATECO non esaurisce, da sola, la verifica sull’adeguatezza della formazione. Il datore di lavoro deve assicurarsi che il percorso ricevuto dal lavoratore sia coerente con le risultanze della propria valutazione dei rischi. L’Accordo ribadisce espressamente tale obbligo anche nelle condizioni particolari che disciplina.In sintesi: il Codice ATECO aiuta a individuare la durata minima; il DVR, la mansione e il contesto di lavoro guidano la scelta dei contenuti. Nei corsi multiaziendali e online, la progettazione richiede di conoscere i rischi dei partecipanti, verificare l’idoneità della modalità di erogazione e coprire le esigenze formative di ciascuna azienda. È questa verifica preventiva che rende la formazione specifica utile per i lavoratori e coerente con l’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025.
